Cisterne gasolio e prevenzione incendi

Applicazione norme distributori mobili

Dal 5 gennaio 2018 sono state abrogate e sostituite le disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi riguardanti le cisterne mobili di gasolio di carburante con capacità fino 9.000 litri col DM 22/11/2017.
Quindi, la situazione relativa ai contenitori – distributori per l’erogazione di gasolio è attualmente la seguente:

Esistenti o nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc 
Sono esenti dall’ adeguamento anche se non sono espressamente citato. Infatti, per tali fattispecie di contenitori non è necessario il possesso della SCIA {Legge n.116/2014 n. 116) fermo restando che devono rispettare i criteri minimi antincendio previsti dallo stesso DM 19 marzo 1990.

Esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc
Se in possesso della SCIA rientrano nell’esenzione prevista dall’art. 4 comma 2 lett. b) per i contenitori distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA di cui all’art. 4 del DPR 151/11.
Senza la SCIA sarà comunque necessario richiederla per ottemperare al D.P.R. 151/2011.

Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti prima o dopo del 5 gennaio e installati prima o dopo del 17 febbraio 2019
Sarà in ogni caso necessario richiedere la SCIA e rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle nuove regole introdotte dal DM 22 novembre 2017:
 
Contenitori-distributori muniti di marchio CE.  
Presenza del manuale di installazione e manutenzione.
Targa identificativa punzonata e visibile, contenente: nome e indirizzo costruttore, anno di costruzione e numero di matricola, capacità geometrica, spessore e materiale del serbatoio, pressione di collaudo del serbatoio, estremi dell’atto di approvazione.  
Serbatoio a doppia parete con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine, oppure Serbatoio a singola parete (metallica con protezione anticorrosione o materiale non metallico di classe A1 di reazione al fuoco). In quest’ultimo caso a parete singola il serbatoio deve essere posizionato all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito.  
Ubicazione del serbatoio: a distanza di sicurezza da aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.  Installazione in piano ancorato al terreno non sovrastante luoghi chiusi e con difesa da urti accidentali.  In un ambiente aperto dove deve essere garantito l’avvicinamento a i mezzi dei vigili del fuoco.  
Distanze minime di sicurezza esterne ed interne da fabbricati, residenze civili, linee ferroviarie, linee elettriche e da altri contenitori distributori.l contenitori-distributori devono essere contornati da un’area di almeno 3 metri completamente sgombra da materiali di qualsiasi genere e priva di vegetazione  
Deve essere presente un’idonea messa a terra.  Devono essere posti cartelli di divieto di accesso a persone non autorizzate e divieto di fumare e di usare fiamme libere, devono essere inoltre visibili cartelli con recapiti telefonici dei vigili del fuoco e della ditta responsabile della manutenzione.  
L’area deve essere interdetta agli estranei tramite misure di sicurezza.  Estintori: devono essere presenti almeno due estintori portatili e in caso di cisterne con più di 6 mc deve esserci un estintore carrellato.
In allegato sono riportati in dettaglio i diversi adempimenti alla luce delle attuali interpretazioni ministeriali.